giovedì 31 luglio 2008

Visto che se ne parla molto, riporto la circolare 7/2008 del Ministro Brunetta

DFP-0034175-17/07/2008-1.2.3.3
Alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

CIRCOLARE N. 7/2008

Decreto legge n. 112 del 2008 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria” – art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti.

2. L’incidenza delle assenze dal servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la
contrattazione collettiva.

Il comma 5 dell’at. 71 in esame stabilisce che “5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di
cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle
somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di
maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze
dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle
funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8
marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”.

La norma vuole rispondere ad un criterio di efficienza ed economicità poiché impedisce che
le amministrazioni possano considerare l’assenza dal servizio come presenza ai fini della
distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.

Essa riguarda in generale tutte le assenze, con esclusione delle assenze individuate nel
medesimo comma 5, le quali - in ragione della causale - non possono tradursi in una penalizzazione per il dipendente (maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e paternità, permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i dipendenti portatori di handicap grave i permessi di cui all'articolo 33, commi 6 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Nell’interpretazione della disposizione acquista un particolare significato la parola
“distribuzione”, dovendosi quindi far riferimento a quelle somme (il cui finanziamento avviene
mediante i fondi per la contrattazione collettiva) che sono destinate ad essere distribuite mediante contrattazione integrativa, vale a dire alle somme destinate a remunerare la produttività, l’incentivazione ed i risultati. In buona sostanza, la norma - che ha una forte valenza di principio - vincola le amministrazioni in sede negoziale e, in particolare, in sede di contrattazione integrativa impedendo di considerare allo stesso modo la presenza e l’assenza dal servizio ai fini dell’assegnazione di premi di produttività o altri incentivi comunque denominati, delle progressioni professionali ed economiche, dell’attribuzione della retribuzione di risultato per i dirigenti (la norma non riguarda invece la retribuzione di posizione, che non ha carattere di incentivo ma di corrispettivo connesso alle responsabilità derivanti dalla titolarità dell’incarico).

Quanto ai permessi “per citazione a testimoniare” si chiarisce che la disposizione non ha
inteso disciplinare una nuova tipologia di permesso, ma solo attribuire rilievo alla particolare
causale considerata, nell’ambito dell’utilizzo delle ordinarie forme di assenza giustificata dal lavoro già esistenti (permessi retribuiti per documentati motivi personali, ferie o permessi da recuperare o, se la testimonianza è resa a favore dell’amministrazione, permessi per motivi di servizio).

Restano comunque fermi gli ordinari principi in materia di premialità, cosicché è chiaro che
la norma non intende in alcun modo introdurre degli automatismi legati alla presenza in servizio.
La nuova previsione legislativa, infatti, non vuole derogare alla natura e ai contenuti dei progetti e dei programmi di produttività e alla conseguente necessità di valutare comunque l’effettivo apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi, attraverso l’introduzione di un nuovo criterio, automatico e generalizzato, di erogazione dei relativi compensi incentivanti, incentrato sulla sola presenza in servizio. Neppure tale criterio può ritenersi valido ed efficace per le sole tipologie di assenza considerate dal legislatore come assimilate alla presenza in servizio. Infatti, nelle suddette ipotesi di assenza, i lavoratori e le lavoratrici hanno titolo ad essere valutati per l'attività di servizio svolta e per i risultati effettivamente conseguiti ed hanno titolo a percepire i compensi di produttività, secondo le previsioni dei contratti integrativi vigenti presso le amministrazioni, solo in misura corrispondente alle attività effettivamente svolte ed ai risultati concretamente conseguiti dagli stessi, mentre l’assenza dal servizio non può riverberarsi in una penalizzazione rispetto agli altri dipendenti. In altri termini, e secondo i consolidati orientamenti della magistratura contabile (es.: Corte dei conti, Sez II centrale, sent. n. 44 del 2003), nell’erogazione dei compensi incentivanti deve essere esclusa ogni forma di automatica determinazione del compenso o di “erogazione a pioggia”.

Resta inoltre fermo che le indennità o le retribuzioni connesse a determinate modalità della
prestazione lavorativa (ad es. turno, reperibilità, rischio, disagio, trattamento per lavoro
straordinario ecc.) possono essere erogate soltanto in quanto la prestazione sia stata effettivamente svolta.

http://www.innovazionepa.gov.it/dipartimento/archivio_notizie/4458_5182.htm

venerdì 13 giugno 2008

Nella sezione della parte economica prevedo di inserire:

  • parte generale
  • ripartizione doc / ata
  • economico doc
  • disponibilità ore aggiuntive
  • economico ata
  • disponibilità flessibilità
Per le altre sezioni vedere anche i link alla parte collegamenti

Troppo spesso, almeno nella mia esperienza, la parte economica della contrattazione integrativa, si limita ad un riconoscimento a posteriori della situazione indicando, invece dei criteri (non più "criteri generali" come prevedeva il precedente contratto) addirittura il nominativo caso per caso con relativo importo.